IL TESTAMENTO
Il testamento è quell’atto (sempre revocabile) con il quale un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Esistono vari tipi di testamento: olografo, pubblico e segreto.
Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di testamento: è sostanzialmente una scrittura privata scritta a mano su qualsiasi tipo di foglio, e ha tre soli requisiti di forma:
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deve essere datato
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deve essere scritto interamente di proprio pugno da chi fa testamento
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deve essere sottoscritto da chi fa testamento.
I vantaggi di questo testamento sono la velocità ed i costi estremamente contenuti.
I vantaggi devono però essere bilanciati dagli svantaggi, ossia quelli di smarrimento/sottrazione/distruzione del testamento oltre al rischio di redigere un testamento non conforme a legge, e quindi impugnabile o semplicemente di non chiara interpretazione.
Il testamento olografo può in ogni caso essere redatto con la consulenza preventiva del notaio e lasciato in deposito presso il notaio stesso, al fine di ridurre quanto più possibile i rischi sopra citati.
Il testamento pubblico è la forma più sicura di testamento.
Come suggerisce la parola stessa, è un testamento redatto da un pubblico ufficiale e che viene conservato negli archivi del notaio.
Questi accorgimenti fanno si che il testamento sarà sempre conforme a legge e che lo stesso non possa in nessun caso essere smarrito. Anche in caso di distruzione accidentale degli archivi del notaio, il testamento è conservato (in busta chiusa) dall’Archivio Notarile e inserito nel Registro Generale dei Testamenti. In questo modo è possibile non solo risalire al testamento, ma anche avere un archivio dei testamenti redatti in tutta Italia dai notai. La consultazione dell'archivio è possibile solamente dopo la morte del testatore, al fine di rintracciare eventuali testamenti.
Il testamento pubblico può essere fatto da qualunque persona capace di intendere e di volere, anche cieca e/o analfabeta, dal momento che è sufficiente che il testatore comunichi le ultime volontà al notaio, che le ridurrà per iscritto e le renderà conformi a legge.
Il terzo tipo di testamento è il testamento segreto, che unisce i vantaggi di quello olografo (il documento viene redatto dal testatore o anche da un terzo) e di quello pubblico (la conservazione da parte del notaio): è infatti consegnato in busta chiusa al notaio per conservarlo nei propri atti. Il contenuto del testamento è, appunto, segreto e non viene svelato al notaio, il quale redige solamente un verbale di deposito nei propri atti.
Appare quindi evidente che, in tutti e tre i casi appare opportuno rivolgersi al notaio per evitare in futuro liti tra gli eredi, impugnazioni del testamento o semplicemente per ridurre i rischi di smarrimento o sottrazione (anche dopo la morte) del testamento stesso.
Per dare efficacia al testamento, una volta deceduto il testatore, è necessario redigere un atto pubblico chiamato alternativamente "pubblicazione del testamento ologrago" o "registrazione del testamento pubblico". Nel secondo caso solamente il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico potrà procedere con la sua registrazione, mentre ogni notaio potrà pubblicare il testamento olografo.